Il Decreto Milleproroghe ha differito nuovamente la sospensione di attività esecutive con oggetto l’abitazione principale del debitore, in ragione dell’emergenza pandemica. Suddetta sospensione però, come evidenziato dal collegio della Corte Costituzionale con la sentenza n°128 depositata il 22 giugno 2021, risulta illegittima, ma perché? All’origine del primo blocco delle procedure esecutive, in riferimento alla principale casa del moroso, sussisteva la necessità di proteggere i debitori in difficoltà a causa della pandemia da Covid 19, richiedendo un sacrificio ai creditori in virtù del “diritto sociale” che sta alla base del diritto all’abitazione, ciò a fronte di documentati criteri selettivi. Ritenuti insufficienti i termini concessi affinché si potessero sanare le necessità messe in luce dalla pandemia è stato dunque adottato il Decreto Legge n°183 del 31 dicembre 2020 (convertito in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021), al cui art. 13 propone la proroga delle sospensioni sino al 30 giugno 2021, in particolare delle esecuzioni in riferimento a: Con la seconda proroga, suddetti criteri selettivi vengono a mancare, annullando una qualsiasi ragione valida per protrarre il blocco degli sfratti, essendo quest’ultima una procedura straordinaria che deve essere messa in campo con valore transitorio. L’equilibrio fondamentale che va tutelato è quello tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori, che alla luce di ciò effettivamente manca. La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e Rovigo sull’articolo 13 comma 14 del Decreto “milleproroghe” in riferimento espressamente agli articoli: La legge prevede che per i provvedimenti adottati tra 28 febbraio e 30 settembre 2020, il blocco continuerà fino al 30 settembre 2021. Per quelli adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco è fino al 31 dicembre. Il nuovo slittamento fa allungare notevolmente il periodo di sospensione. Da una parte però, il Dl Sostegni ha comunque assegnato una priorità alle esecuzioni con partenza dal 1° luglio 2021 in riferimento a provvedimenti antecedenti il periodo di pandemia. Il blocco delle esecuzioni
Seconda proroga sfratti: cosa dice il Dl Sostegni?