Con le nuove regole Eba, dal 1° gennaio 2021 ci saranno delle novità nell’ambito della gestione dei conti correnti in rosso. L’Eba (Autorità Bancaria Europea) ha predisposto delle nuove misure che prevedono lo stop degli addebiti automatici qualora i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. La nuova disciplina sul default avrà un impatto molto forte sul rapporto tra banca e impresa, i limiti stringenti introdotti, faranno sì che attività come il monitoraggio e la pianificazione delle dinamiche del contro corrente diventino ancora più prioritarie e strategiche per l’azienda. La nuova disciplina apporta modifiche alle soglie di rilevanza, al conteggio dei giorni di scaduto, alla compensazione dei margini, ai default tecnici e alle condizioni di uscita dallo stato di default. Prima delle nuove disposizioni, la banca dichiarava il default di un suo cliente in caso di obbligazione creditizia in arretrato, da oltre 90 giorni consecutivi, rappresentata da: La soglia di rilevanza è caratterizzata da una componente relativa, pari all’1% dell’esposizione complessiva del debitore, e da una componente assoluta pari a €100 per le esposizioni al dettaglio ed €500 per le altre esposizioni. Inoltre, un debitore è considerato in stato di default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: Con le nuove disposizioni, la Commissione Europea, quando ricorre una condizione oggettiva, un’obbligazione è considerata rilevante se superiore a: In considerazione delle novità introdotte, la banca può ora dichiarare il default di un suo cliente quando la nuova soglia di rilevanza è superata, congiuntamente nella sua componente assoluta e relativa, per 90 giorni consecutivi. Inoltre, diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default. I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole. Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso. Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso. La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica. Invece, per obbligazioni creditizie congiunte riferite alle PMI con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default di un solo debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default, ne consegue che se l’obbligazione congiunta è classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default. Nel caso di società di persone l’eventuale default dell’impresa determina il default anche dei soci illimitatamente responsabili. Per evitare il default, ecco alcuni consigli operativi da seguire: In caso di default, l’Autorità Bancaria Europea fissa alcuni criteri per l’uscita e un ritorno in bonis: Per concludere, ecco una sintesi dei parametri introdotti dalla nuova disciplina:Nuove regole Eba: la definizione di default
Nuove regole Eba: conteggio dei giorni di arretrato
Nuove regole Eba: imprese connesse e obbligazioni creditizie congiunte
Nuove regole Eba: evitare il default e ritorno in bonis
Nuove regole Eba: le novità in sintesi