Moratorie bancarie: cosa dice il Dl Sostegni bis

A seguito della pandemia da Covid-19, sono molteplici le misure introdotte dal Governo per sostenere cittadini e imprenditori che abbiano accusato difficoltà economiche, una tra queste è sicuramente rappresentata dalle moratorie bancarie che sono state prorogate con l’emanazione del Dl Sostegni Bis.

Moratorie bancarie: quali sono le novità del Dl Sostegni Bis?

È stata prorogata la scadenza per la richiesta di adesione alle moratorie bancarie. Con il Dl Sostegni Bis il periodo di adesione si estende di altri sei mesi e passa da un termine previsto per il 30/06/2021 a quello previsto per il 31/12/2021. La proroga è valida per le imprese che siano già state ammesse nel ventaglio delle aziende che hanno potuto beneficiare delle misure previste dal Decreto Cura Italia e fa riferimento esclusivamente alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, gli interessi, invece, dovranno essere corrisposti.

La copertura resta al 100% per quanto riguarda i finanziamenti in essere fino a un importo di 30.000 ed è confermata al 90% per quei finanziamenti che ammontano a importi superiori anche in caso di allungamento della durata dei prestiti fino a 10 anni; le regole sono differenti invece per i prestiti richiesti dopo il 30 giugno. Infatti, dal 1° luglio 2021, il Dl prevede che si riduca la garanzia in caso si opti per allungare il debito oltre i sei anni, questa passa infatti dal 100% al 90% per i prestiti con soglia 30.000€ e dall’90% all’80% per quelli di importi superiori.

Le aziende diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (secondo il canone della middle-size capitalization del Simest, normativa con riferimento al Fondo di Garanzia) non possono più ottenere garanzie sulle singole operazioni, anche se abbiano provveduto a fare richiesta con data antecedente al 26 maggio. Diversa è la situazione per gli enti appartenenti al Terzo Settore, compresi quelli religiosi civilmente riconosciuti, in quanto possono presentare richieste di garanzia per finanziamenti che ammontano fino a 30.000 € e che abbiano una durata massima di 15 anni.

Con il dl 73/2021 si proroga al 31 dicembre Garanzia Italia, lo strumento messo in atto dal decreto Liquidità volto a sostenere la concessione di finanziamenti a quelle attività economiche e d’impresa che siano state danneggiate dalla pandemia da Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha rafforzato consentendone l’impiego anche per rinegoziare o consolidare debiti già esistenti. Il tutto con la garanzia di SACE e dello Stato.

Come accedere alla proroga delle moratorie bancarie?

Lo stop ai pagamenti non è automatico, le aziende che vorranno accedere a questa proroga dovranno farne domanda al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, anche attraverso una semplice mail che riporti le medesime modalità presenti al comma 2 del Dl Liquidità.

Come precedentemente indicato il rinvio pone come termine la data del 31 dicembre 2021 ed esclusivamente in riferimento alla quota capitale, gli interessi infatti, dovranno essere corrisposti entro la data del 30 giugno 2021 (il termine previsto in precedenza), ad eccezione di un’interpretazione differente della norma da parte del sistema bancario di riferimento. Sarà dunque necessario pagare suddetti interessi, sebbene tale regolazione non sia esplicitamente indicata dalla norma, è pur vero che in caso di mancanza si determinerebbe un importo past due che la banca difficilmente accetterebbe.

La quota dei suddetti interessi, secondo il piano di ammortamento, può incidere sulla rata in modo assai variabile: potrebbe rappresentare il 10-15% dell'importo, ma, nel caso in cui il piano di rimborso fosse in uno stato iniziale, allora potrebbe essere superiore al 50-60% dell'ammontare complessivo della rata.

La scelta di “relegare” il rinvio dei pagamenti solo alla quota capitale dipende dal fatto che si presuppone la corresponsione degli interessi maturati sui capitali oggetto di proroga della moratoria, in riferimento al richiamo fatto dal legislatore alla normativa sugli aiuti di Stato prevista dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’UE, che accoglie supporti solo nei confronti di aziende sane e a condizioni di mercato.

Il provvedimento mira anche al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti, attraverso uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio e lungo termine volti proprio al finanziamento di suddetti progetti; ciò per favorire la patrimonializzazione delle imprese attraverso uno stanziamento di 2 miliardi di Euro che prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’aliquota ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro e la possibilità di trasformare il beneficio fiscale ottenuto in credito d’imposta compensabile per il 2021.

Inoltre:

  • è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni 'ex super ammortamento';
  • è introdotta un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • viene aumentato a 2 milioni di euro, grazie a uno stanziamento di 1,6 miliardi, il limite annuo di crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, in ottica di favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e continuativi.

Le moratorie bancarie sul mutuo per la prima casa

Anche il pagamento delle rate per il mutuo della prima casa, rientrano nel provvedimento di proroga, con il decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020, infatti, si è provveduto a istituire il fondo Gasparrini che mira a supportare i soggetti, inclusi i nuclei familiari, in difficoltà con il pagamento dei mutui.

La possibilità di accedere al fondo è stata estesa fino al 31 dicembre 2021 e varrà per un massimo di 18 mesi. 

Chi può beneficiarne?

  • Chi usufruisce già del Fondo di Garanzia;
  • Le cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • I lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese;
  • Lavoratori subordinati o atipici che sono rimasti disoccupati;
  • Liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del fatturato nell’anno dei lockdown;
  • Chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate;
  • Quando intercorre la morte dell’intestatario del mutuo o l’invalidità civile di almeno l’80%