Decreto Ristori Quater: cosa prevede?

Il decreto Ristori Quater, decreto-legge n. 157, approvato il 30 novembre, introduce ulteriori misure di sostegno per le attività produttive, i lavoratori e i professionisti coinvolti dall’emergenza da covid-19.

Il decreto-legge 157/2020 estende ad altri beneficiari ed incrementa i bonus e le agevolazioni già concessi nei precedenti decreti (decreto Ristori, decreto Ristori-bis, decreto Ristori-ter).

Il decreto Ristori Quater si compone di 27 articoli (e due allegati), suddivisi in tre titoli:

  • Titolo I - Disposizioni in materia fiscale e contributiva;
  • Titolo II - Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro;
  • Titolo III - Ulteriori misure urgenti.

Proroga per imprese e professionisti delle scadenze fiscali del 30 novembre, nuove regole per la rateazione dei debiti fiscali, ammissione ai contributi a fondo perduto del primo decreto Ristori di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, nuovi aiuti per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per i lavoratori impiegati nel settore dello sport. Queste sono alcune delle novità introdotte dal decreto Ristori quater.

Decreto Ristori Quater in breve: finanziamenti, sospensioni e nuove agevolazioni

In merito a rifinanziamenti e nuovi fondi, il decreto Ristori Quater prevede:

  • Nuova indennità da 1000 euro, viene introdotto un ulteriore bonus da 1000 euro una tantum a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che hanno già beneficiato del bonus decreto Ristori o che non lo hanno richiesto, e ai lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, autonomi senza partita IVA e incaricati alle vendite;
  • Un fondo ‘taglia tasse’ da 5,3 miliardi di euro per realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti adottati durante l’emergenza;
  • Rifinanziamento, con 350 milioni di euro per il 2020, del fondo per ristorare le perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi;
  • Incremento del fondo per turismo, cultura e internazionalizzazione: sono stanziati altri 90 milioni di euro per l’anno 2021;
  • Incremento, con 500 milioni di euro per il 2020, della disponibilità del fondo che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato;
  • Estensione beneficiari CIGO, CIGD e AO per covid – cassa integrazione e assegno ordinario per covid sono estesi anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Ristori Bis.
  • Ampliamento delle attività che possono usufruire degli indennizzi a fondo perduto: l’agevolazione è concessa anche ad altre categorie di soggetti, tra cui agenti e rappresentanti di commercio;

Per quanto riguarda le principali scadenze fiscali e i versamenti sono previsti:

  • La sospensione e il rinvio delle principali scadenze fiscali: sono sospesi i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre e prorogati i termini delle definizioni agevolate e il versamento del saldo erariale unico sugli apparecchi;
  • Rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti del secondo acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap a carico delle Partite Iva e delle imprese con ricavi fino a 50 milioni di euro che hanno subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
  • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali di dicembre, per le aziende e i professionisti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano registrato un calo del 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019;

Decreto Ristori Quater: le proroghe previste per le imprese

Per le imprese il nuovo decreto prevede nuove scadenze per gli acconti, i versamenti tributari e contributivi e nuove disposizioni per la regolarizzazione dei versamenti IRAP.

Proroga acconti IRPEF, IRES e IRAP

La proroga degli acconti IRPEF,IRES e IRAP è confermata dall’art. 1 del decreto Ristori Quater, ai commi da 1 a 5. In particolare, il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP viene slittato al 30 aprile 2021 nei seguenti casi:

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati negli Allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa;
  • per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Regolarizzazione dei versamenti IRAP

Il comma 6 dell’art. 1 interviene invece sul termine fissato dall’articolo 42-bis, del decreto Agosto (D.L. 104/2020) per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP. La scadenza per sanare il mancato pagamento corrispondendo la sola imposta non versata (senza applicazioni di sanzioni né interessi), originariamente fissata al 30 novembre 2020, viene spostata al 30 aprile 2021.

Versamenti tributari e contributivi

Il decreto Ristori Quater, all’articolo 2, dispone la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.