Decreto Ristori-bis e Ristori-ter: cosa prevedono e chi può beneficiare delle nuove misure?

Il decreto Ristori-ter, DL 154/2020, conferma tutte le misure introdotte dal decreto Ristori-bis, introduce però un nuovo codice ATECO nell’elenco delle attività che possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’art. 2 del DL Ristori- bis.

Con il decreto Ristori-bis, infatti, il Governo ha deciso di rifinanziare il contributo a fondo perduto destinato alle attività costrette a chiudere dopo l’approvazione delle ultime misure anti-Covid.

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (decreto Ristori-bis) sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Dagli operatori turistici ai proprietari di bar, ristoranti e pasticcerie, ma non solo: gli indennizzi saranno destinati a chi effettivamente ha subito una perdita a causa dell’emergenza Coronavirus.

Aiuti mirati e più celeri arriveranno infatti direttamente sui conti correnti degli imprenditori e le partite Iva più colpite dallo stop deciso con il Dpcm 3 novembre.

Obiettivo del decreto Ristori-bis è quello di andare incontro alle attività più colpite dalle nuove restrizioni. Gli aiuti saranno destinati in maniera diversa alle imprese, a seconda che queste si trovino in zona rossa, arancione o gialla.

Tali misure vengono confermate nel decreto Ristori-ter che aggiunge all’Allegato 2 del decreto-bis il codice ATECO 47.72.10 “Commercio al dettaglio di calzature e accessori” e viene inoltre abrogata, al comma 1, la disposizione dell’art.8 del DL 149/2020 (Ristori-bis) che prevedeva che, con uno o più DM potessero essere individuati ulteriori codici ATECO.

Decreto Ristori-ter: confermati i soggetti beneficiari già previsti dal Decreto Ristori-bis

Il decreto Ristori-bis, emanato il 9 novembre 2020, prevede alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020).

Nel decreto Ristori bis è infatti prevista un’estensione delle attività aventi diritto al contributo, vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto, mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.

Il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, tale incremento del contributo a fondo perduto spetta solo per le attività con:

“domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”

In altre parole, dovrebbero ricevere l’aumento solo le attività delle regioni delle zone rosse e arancioni.

Il decreto Ristori-ter introduce un nuovo codice ATECO, il 47.72.10, relativo al “Commercio al dettaglio di calzature e accessori”.

Decreto Ristori-ter: resta invariata la suddivisione in zone rosse e arancioni

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, sono attualmente considerate:

  • Regioni “arancione”: Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
  • Regioni “rosse”: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano.

Tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” potrebbe essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute.

Decreto Ristori-ter: confermati i contributi per gli operatori nei centri commerciali

Nell’anno 2021, il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai seguenti soggetti, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020:

  • operatori con sede operativa nei centri commerciali;
  • operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Se l’attività prevalente di tali soggetti rientra tra i codici ATECO previsti nell’allegato 1, hanno diritto al contributo entro il 30% del contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto Ristori, nella sua versione aggiornata.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza.

Decreto Ristori-ter: nessuna modifica ai contributi per i soggetti IVA

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020, viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto.

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
  • con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al decreto-legge 149/2020.

Decreto Ristori-ter: confermato il bonus affitti

Viene prevista, dal decreto Ristori bis e confermata dal decreto Ristori-ter, l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda (pari al 30% del canone) alle imprese:

  • operanti nei settori riportati nell’Allegato 2
  • che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”;
  • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Si ha diritto all’agevolazione se nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Decreto Ristori-ter: confermata l’abolizione della seconda rata IMU

Per le attività individuate dalla lista aggiornata dei codici ATECO dell’allegato 2, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 149/2020, è prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU.

Hanno diritto all’esonero dell’imposta solo le attività che operano nelle regioni che si trovano all’interno della zona rossa.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Decreto Ristori-ter: filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Viene esteso l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Il beneficio trova applicazione nei confronti degli stessi soggetti individuati dal precedente decreto Ristori:

  • aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
  • aziende produttrici di vino e birra;
  • imprenditori agricoli professionali;
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

In particolare, rientrano nell’esonero i soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del DL 149/2020.

Decreto Ristori-ter: nessuna modifica alle indennità per i collaboratori sportivi

L’art. 17, del precedente decreto Ristori, ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il decreto Ristori-bis, ha disposto che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è erogata automaticamente.

Decreto Ristori-ter: congedo parentale e bonus baby-sitter

I lavoratori dipendenti, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ai sensi del DPCM 3.11.2020, potranno fruire di un congedo straordinario per l’intera durata di tale sospensione.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile. 

Limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene inoltre garantito il diritto a fruire di uno o più bonus per prestazioni di baby sitting.