Buoni fruttiferi postali: Un vantaggio o no per gli italiani?

Parsimonia e oculatezza sembrano essere due delle caratteristiche del popolo italico che continua a investire sui buoni fruttiferi postali, nonostante i rendimenti molto ridotti. I dati parlano chiaro, lo stock dei buoni fruttiferi in circolazione, in riferimento al 2019, è di 225 miliardi di euro.

Dai numeri riportati sembrerebbe che gli italiani contino molto su questa forma di risparmio e la impieghino volentieri, ma cambia tutto se si parla di emissioni di vecchia data (nello specifico quelle del decennio 1980-1990 serie Q-P), visto che nel momento in cui il sottoscrittore decida di richiedere il rimborso, l’importo potrà essere corrisposto in forma decurtata o addirittura dimezzata, rispetto a quanto previsto.

Quanto appena esposto è un fenomeno molto diffuso tra i possessori dei buoni fruttiferi postali e pertanto è stata la causa dell’apertura di un contenzioso verso l’ente Poste Italiane (17% nel 2019 contro il 9% del 2018 – dati Arbitro bancario e finanziario) terminato a favore dei risparmiatori (con una percentuale del 58%) e con una quota aggiuntiva riconosciuta a tutti i possessori dei buoni.

I buoni postali all’emissione

I buoni fruttiferi postali sono di tagli e scadenze diverse e riportano una tabella con i tassi di interesse validi sino alla scadenza degli stessi. Per quanto riguarda i tassi di interesse del decennio sopracitato (1980-1990) era facile che la percentuale fosse compresa tra il 9% e il 20% per anno (è bene ricordare che in quel decennio, con un semplice investimento in BOT – Buoni ordinari del Tesoro, si poteva ottenere un ritorno del 20%). Probabilmente, proprio questi cospicui interessi mostrati agli investitori hanno fatto si che ci fosse il boom di queste tipologie di risparmio, che oggi però sono al centro di una controversia che vede protagonisti i risparmiatori liquidati con importi di molto inferiori rispetto a quanto atteso.

La modifica dei saggi d’interesse con il D.M. del 1986

La riduzione dei rimborsi è avvenuta a seguito di una modifica operata dal decreto ministeriale n°148 del giugno ’86, il quale sanciva il riconoscimento di tassi di interesse inferiori e sfavorevoli rispetto ai precedenti (percentuale compresa tra l’8% e il 12%), per questo il risparmiatore, in sede di rimborso, otterrà un importo minore rispetto a quello indicato sul suo titolo di credito.

Una perdita cospicua è quella riservata anche ai titolari di buoni fruttiferi postali con scadenza trentennale. Inizialmente, suddetti buoni prevedevano il riconoscimento di un importo aggiuntivo per ogni bimestre di mantenimento, ad esempio: per un buono di 5.000.000 di Lire dal 21° al 30° anno si sarebbero riconosciuti 1.777.400 Lire (euro 917,95) in più per ogni successivo bimestre, maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Con il decreto del 1986 Poste S.p.A. ha modificato i tassi di interesse da corrispondere al titolare dei buoni fruttiferi in un intervallo temporale che va dal 1° al 20° anno dall’emissione, senza informare su eventuali nuovi tassi da riferire agli anni dal 21° al 30°; in questo caso fa fede quanto indica il buono postale. Per fare un esempio: un buono postale di 5.000.000 di lire emesso nel 1987 e da riscuotere nel 2017, avrebbe dovuto comportare un rimborso di 72.026,53 €, mentre quello realmente corrisposto dall’ente Poste è di 32.164,99 € (la differenza è notevole e ammonta a 39.861,54 €).

In più, il Tribunale di Varese ha stabilito con la sentenza n°1390/2020 che l’importo di liquidazione da corrispondere al titolare del buono è da considerarsi al “lordo” della ritenuta fiscale e non al “netto” come sempre indicato da Poste S.p.A; questo perché il Tribunale ha reputato di considerare l’applicazione della ritenuta in base al principio di cassa e non a quello di maturazione. Inoltre, i buoni fruttiferi postali, diversamente dai titoli di stato (es. Btp), non distribuiscono cedole nel corso della loro esistenza e gli interessi maturati si possono riscuotere solo nel momento in cui il sottoscrittore si presenti presso l’ufficio postale.


Avv. Vittorio Buonaguidi - Dott. Stefano Izzo